Art. 9.
(Norme sulla commercializzazione).

      1. In conformità a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, possono essere utilizzati materiali e sementi di riproduzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.

      2. Per poter essere denominate sementi biologiche, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, le sementi devono essere state coltivate per almeno una generazione o, se si tratta di colture perenni, per almeno due cicli colturali, secondo il metodo di produzione biologica stabilito dal medesimo regolamento.